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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO (FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – MISURA M2C2 - 4.2 DEL PNRR).
Soggetto aggiudicatore: | ATB Mobilità S.p.A. |
Oggetto: | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO (FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – MISURA M2C2 - 4.2 DEL PNRR). |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 428.426,12 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 428.426,12 € |
Termini di pagamento: | 60 GG DFFM |
CIG: | 966509725C |
CUP: | H11B21006730001 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Area Amministrazione Finanza e controllo |
Aggiudicatario : | RTI Costituendo Nogap-Inarcheck - Capofila: NO GAP CONTROLS |
Data di aggiudicazione: | 21 settembre 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 124.243,57 € |
Data pubblicazione: | 22 febbraio 2023 19:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 14 marzo 2023 12:00:00 |
Data scadenza: | 24 marzo 2023 12:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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Delibera aggiudicazione CdA | 20 ottobre 2023 10:54:07 | Atti di aggiudicazione |
CV_Federico Zamboni | 31 marzo 2023 8:46:21 | Curriculum commissari |
CV_Emanuele Calore | 31 marzo 2023 8:47:07 | Curriculum commissari |
CV_Alessandro_Zichi | 31 marzo 2023 8:47:40 | Curriculum commissari |
1^_seduta_verbale_31_03 | 29 giugno 2023 10:20:39 | Verbali |
2^_seduta_verbale_18_04 | 29 giugno 2023 10:21:07 | Verbali |
3^_seduta_verbale_27_04 | 29 giugno 2023 10:21:48 | Verbali |
4^_seduta_verbale_2_05 | 29 giugno 2023 10:22:13 | Verbali |
5^_seduta_verbale_5_05 | 29 giugno 2023 10:22:36 | Verbali |
7_seduta_29_05 | 29 giugno 2023 10:23:13 | Verbali |
8_seduta_verbale_5_06.pdf | 29 giugno 2023 10:23:54 | Verbali |
9^_seduta_verbale_13_06 | 29 giugno 2023 10:24:44 | Verbali |
10^_seduta_verbale_15_06 | 29 giugno 2023 10:25:19 | Verbali |
11^_seduta_verbale_16_06 | 29 giugno 2023 10:25:55 | Verbali |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:Domanda
1) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.3 a) e 7.3 b) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che servizi resi in categoria D.04 e/o D.05 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria D.03. Si precisa che cosi come stabilito dalle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e dall’art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità e almeno pari a quello dei servizi da affidare (“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”).
2) Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica per le ID OPERE T.01,T.02 e T.03 - in quanto queste ultime risultano essere di recente introduzione, non trovano riscontro nelle Classi e categorie L. 143/49, sono tutte appartenenti alla STESSA CATEGORIA “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” e vengono spesso considerate assimilabili dalle Stazioni appaltanti - si chiede conferma che si possa utilizzare indipendentemente dal grado di complessità una delle su citate categorie per coprire anche le altre due.
3) Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica per le ID OPERE T.03 in quanto quest’ultima risulta essere di recente introduzione e viene comunemente considerata dalle Stazioni appaltanti assimilabile alla IA.04, e tenuto conto che ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore, si chiede di confermare che servizi resi in categoria IA.04 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria T.03.
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Risposta:
Risposta
1) Si conferma la disciplina prevista ai punti 7.3 a) e 7.3 b) del Disciplinare. Si precisa inoltre che, come definito dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, nel caso specifico dell’intervento oggetto dell’affidamento posto a base di gara, le categorie D.04 e D.05 sono idonee a qualificare opere di complessità inferiore (D.03) all'interno della stessa categoria d'opera. L’importo minimo complessivo (almeno pari all’importo presunto delle opere, riportato nella colonna “Costo Categorie” al punto 7.3 a) del Disciplinare), deve in ogni caso essere tale da coprire l’intera categoria d’opera.
2) Premesso che le categorie T.01, T0.2, T.03 sono state introdotte nel 2016 e pertanto non possono essere considerate di recente introduzione, si conferma che i requisiti richiesti sono da intendersi come servizi di verifica ultimati, eseguiti complessivamente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, e che devono necessariamente essere relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate riportate nella tabella al punto 7.3 a) del Disciplinare di Gara. Vige quanto definito dal D.M. 17 giugno 2016. Ovvero, che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, ma non viceversa. Pertanto, non è possibile utilizzare una delle su citate categorie indipendentemente dal grado di complessità.
L’importo minimo complessivo (almeno pari all’importo presunto delle opere, riportato nella colonna “Costo Categorie” al punto 7.3 a) del Disciplinare), deve in ogni caso essere tale da coprire l’intera categoria d’opera.
3) Premesso che la categorie T.03 è stata introdotta nel 2016 e pertanto non può essere considerata di recente introduzione si evidenzia che, l’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, fa riferimento ai gradi di complessità maggiore che qualificano opere di complessità inferiore relative alla stessa categoria d’opera; non è possibile pertanto confermare che servizi resi in categoria IA.04 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria T.03, in quanto appartenenti a ben distinte categorie (T.03 e IA.04) non assimilabili.
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Chiarimento n. 2
Domanda:In riferimento ai commi a e b del punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara, si chiede se per la comprova della categoria d'opera "D.03 idraulica" è possibile presentare servizi sempre in categoria idraulica ma con ID opere differente (D.01, D.02, D.04, D.05)
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Risposta:
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, è possibile presentare servizi appartenenti alla stessa categoria d’opera, ma con ID differente, se il grado di complessità dell’opera è maggiore e l’importo complessivo è tale da coprire l’intera categoria (IDRAULICA). Infatti, come da decreto sopra citato, sono i gradi di complessità maggiore delle opere che qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, ma non viceversa
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Chiarimento n. 3
Domanda:1) Con riferimento alle figure minime di cui alla tabella par. 7.3, si chiede conferma che per gli esperti in impianti possa essere considerato equipollente il possesso di Laurea in Ingegneria Civile, con comprovata esperienza di almeno 10 anni nella disciplina impiantistica di riferimento.
2) Con riferimento al sub-criterio di valutazione C.2 “Gruppo di lavoro” si chiede se debbano essere allegati i CV di tutti i professionisti (comprese eventuali figure aggiuntive rispetto a quelle minime previste nella tabella di cui al par. 7.3) e se sono previsti limiti di pagine in relazione al “CV dettagliato” e “CV sintetico”.
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Risposta:
1) Come da Disciplinare si conferma che per gli esperti in impianti indicati alla tabella del punto 7.3 lettera d) possa essere considerato equipollente il possesso di Laurea in Ingegneria Civile.
2) Se sono previste figure aggiuntive rispetto a quelle minime richieste da Disciplinare, è necessario allegare anche i rispettivi CV, di tipo sintetico, in quanto è richiesto il CV dettagliato solamente per i ruoli chiave. Per quanto riguarda il numero di pagine, invece, il Concorrente è libero di stabilire il numero che ritiene più opportuno.