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Chiarimento

  • Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede la rettifica della documentazione di gara ed in particolare dei criteri “B1” e “B2” della relazione tecnica, in quanto limitano notevolmente la partecipazione alla procedura da parte dei concorrenti e violano i principi di equa partecipazione e libera concorrenza. La richiesta del possesso di una sede operativa collocata ad una distanza massima di 5 km dalle località di riferimento di ciascun servizio del Gruppo ATB, al fine di ottenere il punteggio massimo di 10 punti (punti 0 se la sede operativa è collocata ad una distanza superiore a 13 km), è irrazionale e lesiva del principio del favor partecipationis alle procedura, limitando in maniera del tutto arbitraria ed illegittima anche la libertà di iniziativa privata, sotto il profilo dell’organizzazione aziendale. La mancanza di una sede operativa entro il limite stabilito dal disciplinare, rileva il carattere anticoncorrenziale della procedura di gara, richiedendo alle imprese partecipanti, quali requisiti per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare, venendo in rilievo, comunque, in tali casi, la violazione dei principi europei di libera concorrenza – e cioè di effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati - di non discriminazione e di parità di trattamento degli operatori economici, nonché del favor partecipationis. Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza. Nel caso in esame è evidente che, pur non essendo previsto il requisito a pena di esclusione, l’attribuzione di un punteggio al solo concorrente che possiede già al momento la presenza sul territorio, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici. Si evidenzia, inoltre, che la distanza media di intervento (punto B1 della relazione tecnica) ed i tempi di intervento (punto B2 della relazione tecnica) non dipendono in alcun modo dalla distanza tra la sede operativa del concorrente e le località di riferimento di ciascun servizio del Gruppo ATB, riportate nel capitolato di gara. La garanzia del rispetto di quanto previsto nei criteri “B1” e “B2” dipende da altri fattori, fra i quali si elencano a titolo meramente indicativo e non esaustivo i principali: - dal possesso da parte del concorrente di una centrale operativa certificata avanzata certificata UNI CEI EN 50518:2020 (Centro di monitoraggio e di ricezione di allarmi); - dalla struttura organizzativa ed operativa proposta per la gestione dell’appalto; - dal numero di automezzi operativi e dal numero delle risorse in organico Concludiamo la presente, chiedendo alla Spett.le ATB Mobilità S.p.A., la rettifica della documentazione di gara ed in particolare lo stralcio dei criteri “B1” e “B2” della relazione tecnica.

    Domanda del: 03/08/2023 aggiornata il 03/08/2023
  • Si conferma quanto previsto negli atti di gara, all`interno dei quali il possesso di un punto operativo locale risulta vincolante , e da dimostrare, all`atto della sottoscrizione dell`eventuale contratto, previa documentazione attestante lo stesso da presentare nell`offerta tecnica di gara.

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