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Domanda
1) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.3 a) e 7.3 b) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che servizi resi in categoria D.04 e/o D.05 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria D.03. Si precisa che cosi come stabilito dalle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e dall’art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità e almeno pari a quello dei servizi da affidare (“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”).
2) Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica per le ID OPERE T.01,T.02 e T.03 - in quanto queste ultime risultano essere di recente introduzione, non trovano riscontro nelle Classi e categorie L. 143/49, sono tutte appartenenti alla STESSA CATEGORIA “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” e vengono spesso considerate assimilabili dalle Stazioni appaltanti - si chiede conferma che si possa utilizzare indipendentemente dal grado di complessità una delle su citate categorie per coprire anche le altre due.
3) Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica per le ID OPERE T.03 in quanto quest’ultima risulta essere di recente introduzione e viene comunemente considerata dalle Stazioni appaltanti assimilabile alla IA.04, e tenuto conto che ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore, si chiede di confermare che servizi resi in categoria IA.04 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria T.03.
Domanda del: 10/03/2023 aggiornata il 10/03/2023 -
Risposta
1) Si conferma la disciplina prevista ai punti 7.3 a) e 7.3 b) del Disciplinare. Si precisa inoltre che, come definito dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, nel caso specifico dell’intervento oggetto dell’affidamento posto a base di gara, le categorie D.04 e D.05 sono idonee a qualificare opere di complessità inferiore (D.03) all'interno della stessa categoria d'opera. L’importo minimo complessivo (almeno pari all’importo presunto delle opere, riportato nella colonna “Costo Categorie” al punto 7.3 a) del Disciplinare), deve in ogni caso essere tale da coprire l’intera categoria d’opera.
2) Premesso che le categorie T.01, T0.2, T.03 sono state introdotte nel 2016 e pertanto non possono essere considerate di recente introduzione, si conferma che i requisiti richiesti sono da intendersi come servizi di verifica ultimati, eseguiti complessivamente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, e che devono necessariamente essere relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate riportate nella tabella al punto 7.3 a) del Disciplinare di Gara. Vige quanto definito dal D.M. 17 giugno 2016. Ovvero, che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, ma non viceversa. Pertanto, non è possibile utilizzare una delle su citate categorie indipendentemente dal grado di complessità.
L’importo minimo complessivo (almeno pari all’importo presunto delle opere, riportato nella colonna “Costo Categorie” al punto 7.3 a) del Disciplinare), deve in ogni caso essere tale da coprire l’intera categoria d’opera.
3) Premesso che la categorie T.03 è stata introdotta nel 2016 e pertanto non può essere considerata di recente introduzione si evidenzia che, l’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, fa riferimento ai gradi di complessità maggiore che qualificano opere di complessità inferiore relative alla stessa categoria d’opera; non è possibile pertanto confermare che servizi resi in categoria IA.04 possono essere fatti valere come requisito per la gara di servizi in categoria T.03, in quanto appartenenti a ben distinte categorie (T.03 e IA.04) non assimilabili.