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Chiarimento

  • Buona sera con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito: Con riferimento alla clausola di revisione prezzi prevista all'articolo 48 del CSA si chiede di chiarire la modalità revisionale nell'ipotesi in cui non fosse possibile proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziale, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Rimanendo in attesa di un vostro cortese riscontro in merito porgiamo cordiali saluti

    Domanda del: 08/02/2023 aggiornata il 08/02/2023
  • Si conferma la disciplina prevista dall’art. 48 del CSA. Si precisa, inoltre , che la modalità di revisione dei prezzi indicata al richiamato articolo è regolata dal Decreto Pnrr 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno u.s., con riferimento alla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

    In particolare l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei  materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

    Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.  

     

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