Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Facendo riferimento a tutti i criteri indicati da voi nel disciplinare come tabellari, compresi quelli della formazione chiediamo di chiarire come verranno valutati perché si rileva discordanza tra i chiarimenti pubblicati il 19 ottobre e quelli pubblicati il 20 ottobre. Siamo a richiedere se, ai fini dell’attribuzione dei criteri B1-B2-C1-C2-D1-D2-D3- E1-E2 indicati dalla stazione appaltante come tabellari, sia corretto inserire esclusivamente la dichiarazione come indicato da voi stessi a pagina 17 del disciplinare rettificato. Di seguito per completezza, quanto da voi dichiarato: “Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”

    Domanda del: 23/10/2020 aggiornata il 23/10/2020
  • Si conferma l’attribuzione dei criteri B1-B2-C1-C2-D1-D2-D3- E1-E2 indicati dalla stazione appaltante come tabellari.

    Con riferimento al criterio B1 nella relazione tecnica l’operatore economico deve descrivere e dimostrare di avere in essere un programma di formazione già acquisito in alte realtà similari, dando indicazione per ogni addetto di tali strutture similari, del numero medio di ore di formazione in tema di criteri ambientali minimi, oltre ad inserire una dichiarazione sintetica relativa al monte ore.

    Con riferimento al punto B2 i partecipanti devono descrivere il piano di formazione per ogni addetto con i relativi interventi formativi e durata, oltre ad inserire una dichiarazione sintetica relativa al monte ore.

    A pagina 17 del disciplinare è indicato il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.

    Si prega di attenersi a quanto indicato a pagina 14 e 15 nella tabella dei criteri, colonna descrizione.

Vai all'elenco dei chiarimenti