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Chiarimento

  • Relativamente al subappalto ed a quanto scritto a pag. 11 di 19 del disciplinare art. 9.2 Documento di Gara Unico Europeo, siamo a chiederVi conferma che la richiesta circa l'allegazione della documentazione da produrre da parte dei potenziali subappaltatori sia un refuso, dato che, alla luce della normativa vigente, fino al 31.12.2020 non è più necessaria né l'elencazione della terna, né la relativa documentazione a corredo (DGUE, PASSOE) ma esclusivamente l'indicazione delle parti servizio/fornitura che si intendono subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

    Domanda del: 19/10/2020 aggiornata il 19/10/2020
  • Si conferma che trattasi di un refuso e che è sufficiente la compilazione da parte dell’operatore economico partecipante della sezione D riportando l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.  

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