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Chiarimento

  • In riferimento al punto 8.3 a) e 8.3 b), “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, si chiede di confermare che i servizi di ingegneria ed architettura eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la gara possano essere riferiti anche a servizi di progettazione, come solitamente richiesto in quanto regolamentato dalla normativa vigente.

    In riferimento al punto 8.3 a) e 8.3 b), “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, si chiede di confermare che per le categorie T.01, T.02, T.03 si possa ricorrere anche alle categorie IA.03 e IA.04 considerato che talune prestazioni di servizi eseguiti nell’ultimo decennio ricadevano nelle categorie IA.03 e IA.04 in quanto le categorie T.01, T.02, T.03 non erano ancora esistenti poiché introdotte con D.M. 17/2016. Ringraziamo Cordialmente

    Domanda del: 02/08/2023 aggiornata il 02/08/2023
  • Si conferma che i servizi di ingegneria ed architettura eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la gara possono essere riferiti anche a servizi di progettazione, come anche chiarito dal punto 2.2.2.5 delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

    Il D.M.  17.6.2016 per le categorie con “ID Opere” T.01, T.02, T.03 non identifica alcuna corrispondenza con le categorie di cui alla legge n. 143/1949 o altri Decreti Ministeriali precedenti in materia di tariffe professionali, come si può verificare attraverso la tabella di corrispondenza Z.1 allegata al DM. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente si esclude che si possa ricorrere anche alle categorie IA.03 e IA.04 o analoghe precedenti, in quanto se tale possibilità fosse ipotizzabile sarebbe stata inclusa nella tabella di corrispondenza Z.1 del D.M. 17.06.2016, come invece previsto per altre categorie con ID. Opere differenti.”.

     

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