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Dettagli procedura

Fornitura di n. 2 autobus di Classe I - trazione Full Electric e stazione di ricarica

Ente: ATB Servizi S.p.A.
Oggetto: Fornitura di n. 2 autobus di Classe I - trazione Full Electric e stazione di ricarica
Tipo di fornitura:
  • Beni
Tipologia di gara: Manifestazione di Interesse
Modalità di espletamento della gara: Telematica
CIG: -
Stato: Conclusa
Centro di costo: Direzione Generale
Data pubblicazione : 16 ottobre 2018 14:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 novembre 2018 13:00:00
Data scadenza: 16 novembre 2018 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:

ATB Servizi S.p.A. (in breve ATB) rende nota la propria intenzione di procedere all’acquisto di due autobus di tipo urbano lungo, classe I, ribassato totalmente, completamente elettrici e di una colonnina di ricarica (chiavi in mano). Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a consentire agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse per l’appalto in oggetto, in modo da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di fornitori idonei a partecipare alla gara per l’acquisto di due autobus elettrici interoperabili con il sistema di ricarica presente in azienda. Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici idonei da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Si chiedere conferma del fatto  che, per il momento, l'unico documento di gara da compilare è il " Modello 1 " da inviare tramite pec e firmato dal Legale Rappresentante entro il 16/11.

Qualora vi fossero altri documenti da consegnare, vi preghiamo di chiarire quali e attarverso quale mezzo (e.mail, pec..)

Risposta:

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto la documentazione dovrà essere caricata sul portale dopo aver effettuato il primo log di accesso sulla piattaforma telematica di ATB https://atbbergamo.acquistitelematici.it/gare.

Tutte le richieste di chiarimenti devono essere caricate sulla medesima piattaforma.

In particolare in questa fase di gara è necessario compilare il “Modello 1” allegato alla documentazione di gara disponibile sulla piattaforma in autocertificazione con allegata la copia di un documento di riconoscimento valido.

 

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si chiedono chiarimenti in merito alla fornitura ed installazione della stazione di ricarica.
 

Risposta:

Con riferimento alla fornitura e installazione della stazione di ricarica si precisa che tutte le informazioni sono già presenti nel capitolato e relativi allegati.

Si chiede alla società interessata di formulare sempre tutte le richieste di chiarimenti sul portale dopo aver effettuato il primo log di accesso sulla piattaforma telematica di ATB https://atbbergamo.acquistitelematici.it/gare

Chiarimento n. 3

Domanda:

Si domanda in particolare:

  • Requisiti di capacità economico-finanziaria fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) riferito alla fornitura di autobus nuovi;

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale:

  • aver fornito autobus nuovi, ad aziende europee esercenti servizi di trasporto pubblico locale, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, di almeno n. 5 autobus da 12 metri di classe I, con alimentazione esclusivamente elettrica. Per fornitura si intende la consegna del veicolo, non l’aggiudicazione di una gara.

(…) Insistiamo quindi per richiamare la Vs. attenzione sull’applicazione di tale principio, modificando le restrizioni quali:

  • il fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi, riferito alla fornitura di soli autobus nuovi;
  • la fornitura di soli autobus nuovi, ad aziende europee esercenti servizi di trasporto pubblico locale, con alimentazione esclusivamente elettrica.

Fiduciosi in merito al riesame della Vs. posizione.

Risposta:

I requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ricalcano in toto i requisiti di partecipazione già richiesti dal disciplinare relativo alla gara per la fornitura di sei + sei autobus elettrici, indetta da ATB nel 2017.In particolare, il requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a 5.000.000 €) è il presupposto sul quale ATB valuta la garanzia minima che l’operatore economico, con il quale terrà rapporti di fornitura e full-service per almeno 14 anni, è in grado di mantenere ed è espressamente ammesso dall’art. 83 co. 4 e 5 del Codice Appalti, il quale prevede che “le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” e che “la stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara”.

Come risulta ben chiaro dall’avviso di indizione di gara per la fornitura di due autobus elettrici, CIG 7646008567, i due requisiti richiesti – che pongono l’accento sulla fornitura di almeno 5 autobus elettrici già avvenuta negli ultimi tre esercizi – garantiscono ad ATB, che intende acquistare due nuovi mezzi, che questi ultimi siano perfettamente interoperabili ed integrabili con la flotta di autobus elettrici oggi esistente. Questo piccolo lotto, difatti, incide sul parco autobus totale del 1,3% e nel parco autobus elettrico del 14,3 %.Tali requisiti – che, nel caso in cui ATB procederà con una gara, saranno comunque previsti nei documenti ad essa relativi – non sono in ogni caso difformi da quelli già richiesti nella precedente procedura e, soprattutto, sono perfettamente in linea con i requisiti posti da altre aziende di trasporto pubblico locale nel panorama nazionale.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Nel Bando di Gara, all’art. 6, indicate che la manifestazione d’interesse “Modello 1” dovrà pervenire ad ATB, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: atb_gare@legalmail.it. Si richiede cortesemente di indicare se possa essere accettata la posta elettronica certificata della persona delegata a firmare il “Modello 1” come procuratore speciale dall’Operatore Economico, il quale essendo straniero, non è in possesso di posta elettronica Certificata. Inoltre, poiché nel portale gare vi è l’indicazione che il “Modello 1” deve essere caricato all’interno del portale, siamo con la presente a richiedere se il “modello 1” debba essere inviato unicamente attraverso posta elettronica certificata, oppure unicamente attraverso il portale gare, oppure in entrambi i modi? Cordiali saluti.

Risposta:

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto il “Modello 1” dovrà essere caricata sul portale dopo aver effettuato il primo log di accesso sulla piattaforma telematica di ATB https://atbbergamo.acquistitelematici.it/gare

Chiarimento n. 5

Domanda:

Nel Capitolato Tecnico, all’art. 4 4, indicate che il consumo sarà verificato basandosi sulle caratteristiche indicate nella scheda tecnica n. 1. Nello specifico, indicate che l’impianto di climatizzazione (riscaldamento/aria condizionata) dovrà essere acceso a temperatura preimpostata a 18°C. Questa indicazione di temperatura interna, senza un’indicazione della relativa temperatura esterna in fase di prova, impedisce di avere il riferimento del delta termico a cui l’impianto di climatizzazione è chiamato a rispondere e di conseguenza rende difficile stabilire la richiesta di potenza ed il conseguente assorbimento di energia da parte dell’impianto di climatizzazione. Si richiedono pertanto maggiori informazioni in merito. Cordiali saluti

Risposta:

L’indicazione di 18° C in fase di prova è richiesta indipendentemente dalla temperatura esterna.

E’ il valore della temperatura che l’autobus dovrà garantire al proprio interno durante la prova.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Nel Bando di gara, all’art. 3, indicate che L’importo presunto a base della procedura di gara è pari a: 1. Importo a base d’asta per la fornitura di due autobus elettrici e di una colonnina di ricarica (inclusa installazione) - € 1.080.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00. 2. Importo a base d’asta per il servizio di full-service del sistema di trazione e delle batterie per un periodo di 14 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,17 3. Importo a base d’asta per il servizio di full-service dell’autobus, escluso quanto previsto al precedente punto 2. per un periodo di 5 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,30. L’importo complessivo presunto al termine del periodo di full-service è di € 1.591.350,00 + IVA. Nel richiamato paragrafo 15.4 del Capitolato indicate che: Il contratto di Full Service avrà una durata complessiva di 14 anni, 5 anni in riferimento all’autobus ed ai suoi sottosistemi nella loro totalità e i restanti 9 anni in riferimento a: - blocco batterie con relativi apparati e sistemi di gestione e monitoraggio; - sistemi elettronici e software del veicolo; - motori elettrici di trazione e trasmissione; Ciò premesso siamo a richiedere quanto segue: 1) Gli oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00 sono inclusi o esclusi? Dal risultato della somma totale dell’importo complessivo presunto, parrebbero esclusi; 2) Da come viene indicata la durata del contratto Full Service nel Capitolato, l’interpretazione più plausibile parrebbe essere che: per i primi 5 anni, il calcolo del costo debba essere eseguito sommando €/km 0,17 e €/km 0,30. Per i rimanenti 9 anni il calcolo del costo debba essere eseguito considerando esclusivamente €/km 0,17. Ciò nonostante, l’importo complessivo risultante non è corrispondente a quello da voi indicato in quanto risulterebbe essere pari a 1.470.350 + IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00. Si richiede cortesemente di indicare se la nostra interpretazione corrisponde a quanto nelle vostre intenzioni. Cordiali saluti

Risposta:

Nell’avviso di indizione gara all’art. 3 l’importo complessivo di € 1.591.350,00 + IVA, compresi oneri di sicurezza, è corretto.

Causa mero errore materiale è stato invertito il valore al chilometro del full/service del sistema di trazione e batterie per un periodo di 14 anni con il valore del full service dell’autobus per un periodo di 5 anni.

In sintesi viene riportato in toto l’art. 3 corretto:

  1. VALORE STIMATO A BASE DI GARA

L’importo presunto a base della procedura di gara per l’acquisto dei beni è di seguito indicato:

 

  1. Importo a base d’asta per la fornitura di due autobus elettrici e di una colonnina di ricarica (inclusa installazione) -  € 1.080.000,00, esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00.
  2. Importo a base d’asta per il servizio di full-service del sistema di trazione e delle batterie per un periodo di 14 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,30
  3. Importo a base d’asta per il servizio di full-service dell’autobus, escluso quanto previsto al precedente punto 2., per un periodo di 5 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,17.

L’importo complessivo presunto al termine del periodo di full-service è di € 1.591.350,00 + IVA inclusi oneri della sicurezza.

L’importo totale offerto non potrà essere superiore al valore stimato come sopra indicato.

 

Chiarimento n. 7

Domanda:

Nel Capitolato Tecnico, all’art. 15.4 indicate come verrà disciplinato il Full Service. Si richiede cortesemente di confermare se i costi relativi alla gestione dei pneumatici sono esclusi. Distinti saluti

Risposta:

Si conferma che i costi relativi alla gestione dei pneumatici sono esclusi dal Full Service

Chiarimento n. 8

Domanda:

Nel Bando di Gara, all’art. 7, indicate che nel caso in cui, allo spirare del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, risulti idoneo un solo operatore economico, il quale dimostri il possesso dei requisiti e l’interoperabilità dei beni forniti con quelli richiesti, ai sensi dell’art. 62 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto sulla base dell’offerta iniziale dell’operatore economico, senza negoziazione. Ciò premesso, poiché nella fase della manifestazione di interesse non è possibile indicare nulla, oltre a quanto richiesto nel “Modello 1”, non è chiaro come la Stazione Appaltante si rapporterà con l’unico Operatore Economico, relativamente all’acquisizione preventiva all’aggiudicazione, dei dati sensibili, quali possono essere il prezzo del veicolo, l’allestimento soggetto a punteggio, ecc, Cordiali saluti.

Risposta:

Allo spirare del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, ATB si rapporterà con gli operatori economici come stabilito all’art. 7 dell’avviso di indizione di gara e meglio specificato di seguito:

conformemente all’art. 62 del Codice, allo scadere del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse potrà accadere che:

  1. la Stazione Appaltante individui più operatori economici idonei da invitare alla procedura: nel qual caso, gli operatori invitati provvederanno a presentare una offerta iniziale, che costituirà la base per la successiva negoziazione;
  2. la Stazione Appaltante individui un solo operatore economico: in questo caso, invece, sarà solo tale operatore ad essere invitato e a presentare, quindi, la propria offerta economica. Considerato che l’art. 62 co. 8 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto sulla base dell’offerta iniziale senza negoziazione laddove previsto nella documentazione di gara e che l’avviso di indizione della gara espressamente prevede – all’art. 7 – tale facoltà, in questo secondo caso ATB potrà aggiudicare direttamente la procedura, senza alcuna negoziazione, sulla base dell’offerta economica formulata dall’unico operatore invitato a presentarla.

In definitiva, se a manifestare il proprio interesse fosse solo un operatore economico – ovvero se la Stazione Appaltante ne ritenesse idoneo uno solo – l’offerta economica sulla base della quale verrà definito il contratto (o meglio, sulla base del quale potrà essere definito il contratto ad insindacabile giudizio di ATB) sarà quella che tale operatore formulerà a seguito di invito, senza negoziazione alcuna.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Dall’analisi della documentazione di gara, e con particolare riferimento a quanto prescritto in merito ai “Requisiti di partecipazione”, il Bando di gara (cfr. pag. 3, art. 5) prevede che: “Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: (…) d) “per i requisiti di capacità tecnica e professionale: • essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004”. Chiarimento: Si chiede di confermare la possibilità per un concorrente di partecipare alla procedura di gara in oggetto mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

Inoltre Il fac-simile “Domanda di partecipazione” prevede la possibilità di partecipare alla procedura di gara in oggetto sotto forma di: - “Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016” oppure - “Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese”. Il Bando di gara (cfr. pag. 3, art. 5 “Requisiti di partecipazione”) prevede che: “Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: (…) d) “per i requisiti di capacità tecnica e professionale: • essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004”. Chiarimento: Nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016, oppure nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si prega confermare che: i) le certificazioni ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004 non dovranno essere possedute da ciascun membro del RTI costituito o costituendo e che quindi ii) le certificazioni ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004 dovranno essere possedute collettivamente dal RTI costituito o costituendo.

Risposta:

Pur dando atto dell’esistenza di un consolidato orientamento di ANAC che – contrariamente al dato letterale degli artt. 80 e 89 del D. Lgs. n. 50/2016 – definisce le certificazioni di qualità come requisiti soggettivi e, pertanto, non passibili di avvalimento, la Stazione Appaltante intende recepire la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul tema, che ammette il ricorso all’avvalimento alle seguenti determinate condizioni.

L’ausiliaria, infatti, dovrà mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Pertanto, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016  in tema di “avvalimento”, il concorrente potrà soddisfare i requisiti del possesso delle certificazioni di qualità in oggetto avvalendosi delle certificazioni di un’impresa ausiliaria, a condizione che la stessa metta a disposizione dell’ausiliata i propri fattori di produzione e le proprie risorse.

Con riferimento ai RTI – sul presupposto dell’ammissibilità dell’avvalimento nei termini che precedono – le certificazioni di qualità in oggetto potranno essere possedute anche da uno solo dei componenti del raggruppamento. La mandataria/capogruppo dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

Chiarimento n. 10

Domanda:

In merito al punto 5 dell'avviso d'indizione di gara alla lettera d) punto 2 si richiede: "di aver fornito nel triennio antecedente..... almeno 5 bus da 12 metri....". La società di cui siamo distributori negli anni 2015 e 2016 e 2017 non ne ha forniti mentre nell'anno 2018 ne ha forniti con esito positivo 39. il requisito del triennio antecedente è mandatorio?

Risposta:

Il requisito del triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è mandatorio e non deve essere inteso come esercizio, ovvero come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l’anno solare annuale, ma deve essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione dell’avviso. Tale triennio così calcolato, quindi, non coincide con gli anni solari 2015 – 2016 – 2017, ma con il periodo effettivamente antecedente alla pubblicazione.

Le forniture eseguite dalla società nell’anno 2018 potranno, pertanto, essere positivamente considerate ai fini della dimostrazione del suddetto requisito solo ove le stesse siano state effettivamente consegnate (e non solo aggiudicate) prima della data di pubblicazione dell’avviso di indizione di gara.